Art.28 Zone di espansione caratterizzate da edilizia semintensiva
28.1. Nelle zone di espansione, caratterizzate da edilizia semintensiva, sono ammissibili:28.1.1 interventi sul patrimonio edilizio esistente di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia e recupero dei sottotetti a fini abitativi ai sensi della L.R. 15/07/'96 n°15 per i soli edifici esistenti all'entrata in vigore della citata legge;
28.1.2. interventi di nuova costruzione con concessione semplice sui lotti nei quali siano stati demoliti edifici non tutelati da leggi o dalle NTA, oppure su aree libere urbanizzate purché non asservite ad altre costruzioni, specificando la condizione che lIf non superi:
28.1.2.1 0,75 mq/mq nel caso di lotti resi completamente liberi attraverso demolizione di edifici preesistenti;
28.1.2.2 0,90 mq/mq nel caso di lotti già completamente liberi, oppure caratterizzata da edilizia sovvenzionata;
28.1.2.3 0,85 mq/mq nel caso di interventi promiscui in parte su lotti liberati attraverso demolizioni ed in parte su lotti già liberi, nonché nel caso di ampliamento di edifici preesistenti.
28.2 Nelle zone di espansione caratterizzate di edilizia semintensiva dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
TABELLA N° 4
(*) secondo regolamento edilizio e comunque non oltre 3 piani fuori terra
28.3 Gli interventi di nuova costruzione sono ammissibili solo previa formazione di piano attuativo nelle aree che siano carenti di opere di viabilità, di reti di approvvigionamento idrico, elettrico e telefonico, di fognature, di rete di distribuzione del gas. Tale piano ed il progetto delle opere di urbanizzazione dovranno prevedere in particolare per quanto riguarda la rete viaria:
28.3.1 larghezza della sede carrabile compresa tra m 6,40 e 8,90 (2 corsie di m 3,20), preferibilmente con area di parcheggio, anche su un solo lato, di almeno m 2,50,
28.3.2 marciapiedi, su entrambi i lati, di larghezza non inferiore a m 1,6, preferibilmente con pista ciclo-pedonale.
28.4 Fermo restando quanto sopra espresso, l’insediamento o l’ampliamento di medie strutture di vendita è ammesso:
28.4.1 attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente, che non comportino aumento di peso insediativo, previa verifica di compatibilità infrastrutturale come indicato all’art. 7.3 ;
28.4.2 attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente, che comportino incremento di peso insediativo, mediante reperimento in loco degli standards urbanistici a conguaglio; è ammessa previa verifica infrastrutturale la localizzazione della quota di parcheggio minimo dovuto nelle immediate vicinanze ovvero entro l’unità urbanistica e la monetizzazione della restante quota a conguaglio purché non superiore al 50% di quello dovuto;
28.4.3 per il Gf IIIb), attraverso interventi di nuova costruzione, subordinando l’intervento alla stipula di convenzione che consenta di reperire in loco almeno la quota a parcheggio (50% dello standard ) con monetizzazione della quota residua;
28.4.4 per il Gf IIIc), attraverso interventi di nuova costruzione, subordinando l’intervento alla stipula di convenzione che preveda il reperimento dell’intero standard dovuto; nell’ipotesi non sia reperibile in loco l’intero standards, è ammessa la monetizzazione fino ad un massimo del 50%, degli standards dovuti, previa verifica di compatibilità, purché la dotazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico sia assicurata in aree a diretto servizio dell’ambito commerciale;
28.4.5 qualora ricorra, ai sensi del 28.3 l’obbligo di pianificazione attuativa, che preveda anche l’insediamento di destinazioni di cui al Gf III b) e III c), la relativa convenzione urbanistica dovrà essere integrata dei contenuti indicati rispettivamente al paragrafo 28.4.3. e 28.4.4.
28.5 Fermo restando quanto sopra espresso, l’insediamento di medie strutture di vendita negli ambiti di trasformazione urbana è assoggettato a pianificazione attuativa che preveda una dotazione complessiva minima di standards in misura del 125% della Sl; Il 100 % della SL deve essere destinato a parcheggio di uso pubblico ed è consentita la monetizzazione parziale nella misura massima del restante 25%. L’insediamento di medie strutture di vendita negli ambiti extraurbani è assoggettato a pianificazione attuativa che preveda una dotazione minima di standards pari al 100% della Sl di cui il 50% deve essere destinato a parcheggio di uso pubblico ed è consentita la monetizzazione parziale nella misura massima del restante 50%. Sono consentiti gli ampliamenti non superiori al 40% della superficie esistente di vendita e nei limiti contenuti nella corrispondente definizione di cui all’art. 7.1.3. , in assenza di pianificazione attuativa purché l’intervento sia disciplinato da convenzione per il reperimento degli standards dovuti nelle quantità sopra indicate.
N.B.: Sulle presenti norme prevalgono, per le parti di interesse, le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale del Mincio (approvato con D.G.R.L. n. 7/193 del 28.06.2000 pubblicato sul B.U.R.L., 1° supplemento straordinario al n. 32, del 08.08.2000) a norma dell art. 3 comma 2 delle N.T.A. del piano stesso.