Art.27 Zone sature o di completamento caratterizzate da edilizia estensiva

27.1. Nelle zone sature o di completamento, caratterizzate da edilizia estensiva, sono ammissibili:

27.1.1 interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e ristrutturazione edilizia sul patrimonio edilizio esistente;

27.1.2 interventi di nuova costruzione a seguito di demolizioni di fabbricati non tutelati da leggi e regolamenti vigenti e dalle NTA, ovvero su residue aree libere che non siano asservite ad altre costruzioni, a condizione che l’If non superi 0,40, incrementabile a 0,50 quando si tratti di costruzione a schiera (anche binata).

27.2. Negli edifici destinati in tutto o in parte a residenza è inoltre consentito il recupero a solo scopo residenziale del piano sottotetto esistente, purché:

27.2.1 siano rispettate tutte le prescrizioni igienico sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità previste dai regolamenti vigenti, fatta salva l’altezza media ponderale minima di m.2,40 (calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi m.1,50 per la superficie relativa);

27.2.2 non siano modificate le altezze di colmo e di gronda e le linee di pendenza delle falde.

27.3. Nelle zone individuate dal presente articolo dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

                    (*) fatti salvi i lotti di risulta derivanti da lottizzazioni per costruzioni a schiera

27.3.1 allineamenti dei nuovi fabbricati non avanzati rispetto a quelli contigui o, nel caso di costruzione a schiera, un'articolazione armonica;

27.3.2 continuità di disegno nelle recinzioni, in particolare quando abbiano a inserirsi entro altre, simili fra di loro, o a sviluppo consistente nella zona;

27.3.3 movimenti di terra contenuti entro uno scarto di 0,75 m rispetto alla quota del marciapiede ovvero quella attribuita dagli uffici comunali;

27.3.4 sistemazioni dell'area scoperta prevalentemente a manto erboso, ovvero atta a favorire la funzione filtrante del terreno al fine di favorire il ravvenamento di quest'ultimo;

27.3.5 scelta di essenze compatibili, oltre che con il clima, con il profilo storico ambientale del paesaggio mantovano.

27.4. Possono essere consentite per ogni unità immobiliare preesistente:

27.4.1 una franchigia di 12 mq di Sl, quando sia indispensabile l'ampliamento della costruzione per l'allestimento di servizi igienici carenti;

27.4.2 altezze maggiori di quelle preesistenti in caso di ristrutturazione edilizia, se ciò è necessario per assicurare l'abitabilità di spazi abitativi e per l'eventuale innalzamento del piano di calpestio a una quota superiore di quella di campagna.

27.5 Nel caso di interventi di nuova costruzione o di ampliamento superiore al 50% della Sl esistente che coinvolga una Sf superiore a 5.000 mq ovvero richiedano il riattamento, potenziamento o allestimento di opere di urbanizzazione primaria o l'allacciamento ai pubblici servizi, dovrà essere formato strumento attuativo, esteso, se necessario, a zone già edificate interessate dalle misure stesse.

27.6 Fermo restando quanto sopra espresso,  l’insediamento o l’ampliamento di medie strutture di vendita  è ammesso:

27.6.1 attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente, che non comportino aumento di peso insediativo, previa verifica di compatibilità infrastrutturale come indicato all’art. 7.3

27.6.2 attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportino incremento di peso insediativo mediante reperimento in loco degli standards urbanistici a conguaglio; è ammessa previa verifica infrastrutturale la localizzazione della quota di parcheggio minimo dovuto  nelle immediate vicinanze ovvero entro l’unità urbanistica e la monetizzazione della restante quota a conguaglio purché non superiore al 50% di quello dovuto;

27.6.3 per il Gf IIIb),  attraverso interventi di nuova costruzione, subordinando l’intervento alla stipula di convenzione che consenta di reperire in loco almeno la quota a parcheggio (50% dello standard ) con monetizzazione della quota residua;

27.6.4 qualora ricorra, ai sensi del 27.5 l’obbligo di pianificazione attuativa, che preveda anche l’insediamento di destinazioni di cui al Gf III b),  la relativa convenzione urbanistica dovrà essere integrata dei contenuti indicati rispettivamente al paragrafo 27.6.3 

27.7 Fermo restando quanto sopra espresso, l’insediamento di medie strutture di vendita di cui al Gf. III b) negli ambiti di trasformazione urbana è assoggettato a pianificazione attuativa che preveda una dotazione complessiva minima di standards in misura del 125% della Sl; Il 100 % della SL deve essere destinato  a parcheggio di uso pubblico ed è consentita la monetizzazione parziale nella misura massima del restante 25%.L’insediamento di medie strutture di vendita di cui al Gf IIIb) negli ambiti extraurbani è assoggettato a pianificazione attuativa che preveda una dotazione minima di standards pari al 100% della Sl di cui il 50% deve essere destinato a parcheggio di uso pubblico ed è consentita la monetizzazione parziale nella misura massima del restante 50%. Sono consentiti gli ampliamenti non superiori al 40% della superficie esistente di vendita  e nei limiti contenuti nella corrispondente definizione di cui all’art. 7.1.3. , in assenza di pianificazione attuativa purché l’intervento sia disciplinato da convenzione per il reperimento degli standards dovuti nelle quantità sopra indicate.

N.B.: Sulle presenti norme prevalgono, per le parti di interesse, le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale del Mincio (approvato con D.G.R.L. n. 7/193 del 28.06.2000 pubblicato sul B.U.R.L., 1° supplemento straordinario al n. 32, del 08.08.2000) a norma dell’ art. 3 comma 2 delle N.T.A. del piano stesso.