Art.38 Corti rurali

38.1 Nelle corti rurali, individuate negli elaborati grafici del PRG con il presente articolo, sono ammissibili interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione nonché di nuova costruzione per il solo ampliamento di strutture preesistenti, in misura proporzionale ai fondi agricoli di pertinenza contigui diversamente normati dagli articoli 34, 35, 36, 37, al servizio di attività produttive in atto.

38.2 Attraverso le procedure stabilite negli articoli 34, 35, 36, 37 sono consentite nelle corti rurali le destinazioni d'uso elencate nei Gf I a), b), c), d).

38.3 Fanno eccezione le corti agricole dismesse alla data del 31/12/93, nelle quali i proprietari e i titolari di diritti reali, anche se non imprenditori agricoli, mediante concessione edilizia onerosa, possono eseguire opere di ristrutturazione edilizia e cambio di destinazione d'uso verso i Gf III e), f), IV, nonché di servizio pubblico.

38.4 Gli interventi devono essere impostati e progettati in modo che sia assicurata un'adeguata ricomposizione del paesaggio agrario circostante.

38.5 Sono ammissibili gli interventi di recupero dei sottotetti al sensi della l. r. 15/1996, ai soli fini abitativi con riferimento al Gf Ib) con possibilità di attuare il Gf IV solo alle condizioni di cui al paragrafo 38.3.

N.B.:   Sulle presenti norme prevalgono, per le parti di interesse, le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale del Mincio (approvato con D.G.R.L. n. 7/193 del 28.06.2000 pubblicato sul B.U.R.L., 1° supplemento straordinario al n. 32, del 08.08.2000) a norma dell’ art. 3 comma 2 delle N.T.A. del piano stesso.